Benvenuto nel sito ufficiale della Commissione Nazionale di certificazione
Costituzione
La CNC – Commissione Nazionale di Certificazione è stata costituita dagli enti bilaterali:
- EB. AGRICOLTURA
- E.PA.BI.C.
- EB. CHIMICA
- EB. COMMERCIO
- EB. COSTRUZIONI
- EB. PESCA
- EB. SANITA’
- EB. TERZIARIO
- EB. TURISMO
Forme di Certificazione
Certificazione obbligatoria dei contratti
La certificazione regolata dal D. Lgs. n. 276/2003 e dal D.P.R n. 177/2011 riguarda i contratti inerenti attività eseguite in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, prevedendo, per alcune ipotesi, gravi sanzioni per le aziende che non la richiedono. Lo scopo è quello di attestare l’idoneità ad operare sul mercato e ad eseguire lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Cosa si deve certificare :
- contratti di appalto
- contratti di subappalto (anche se riferiti a lavoratori autonomi)
- contratti di lavoro flessibile.
Certificazione volontaria dei contratti
Cosa si può certificare :
- tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro;
- rinunce e transazioni;
- contratti di appalto;
- certificazione di singole clausole contrattuali;
- conciliazioni;
- intermediazione nelle dimissioni e nelle risoluzioni consensuali;
- assistenza e consulenza alle parti di contratti di lavoro
- subfornitura
- contratti di rete.
Benefici e opportunità
I due principali vantaggi della certificazione si possono così riassumere:
– legittimità della qualificazione del contratto in quanto la Commissione di certificazione
assiste attivamente le parti nella redazione del contratto e ne verifica e convalida i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge.
– intangibilità del contratto, in quanto la qualificazione certificata ha effetto anche nei confronti dei terzi (Inps, Inail, Amministrazione finanziaria, Ministero del lavoro) e conserva efficacia fino a sentenza del Tribunale, rappresentando uno strumento sostanzialmente deflattivo delle controversie.
L’effetto della certificazione consiste nella temporanea inefficacia di qualsiasi atto che presupponga una qualificazione del contratto diversa da quella certificata.
Tale provvedimento è impugnabile davanti al Giudice del lavoro solo nei casi di erronea qualificazione del contratto, difformità tra il programma negoziale certificato e la sua concreta attuazione, vizi del consenso, e previo espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Commissione stessa.